COLLOCAMENTO MIRATO
CRITERI DI COMPUTO (FAQ)
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Criteri di computo
- A quale data il datore di lavoro deve applicare i criteri di computo di cui all′articolo 4, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificato dall′art. 4, comma 27, lettera a) della L.92/2012?
La norma non fissa un preciso momento per il calcolo dell′organico. Tuttavia, dato che la redazione del prospetto informativo di cui alla legge 68/99, fa riferimento all′organico del datore di lavoro alla data del 31 dicembre dell′anno precedente a quello di presentazione, si ritiene che tale data costituisca il termine di riferimento. - Ai fini della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere, sono computabili i soggetti impegnati in lavori socialmente utili?
I datori di lavoro privati, gli enti pubblici economici, cooperative e loro consorzi non computano i soggetti impegnati in lavori socialmente utili assunti ai sensi dell′art. 7 del d. Lgs. n 81/2000 a condizione che gli stessi abbiano maturato 12 mesi di permanenza in progetti di LSU nel periodo 1 gennaio 1998 al 31 dicembre 1999. - Come determinano la quota di riserva i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell′assistenza e della riabilitazione?
La quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative.
L′individuazione del personale tecnico esecutivo e svolgente funzioni amministrative avviene, secondo quanto è stabilito dall′art. 2, comma 5, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate dagli organismi di cui trattasi. - I lavoratori che sono divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia possono essere computati nella quota di riserva di cui all′articolo 3 della legge 68/99?
Con la circolare 2/2010, questo Ministero ha precisato che i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia (art. 4 c. 4 l. 68/99) possono essere computati esclusivamente in ambito privatistico.
In considerazione soprattutto del fatto che, qualora per i predetti lavoratori, non sia possibile l′assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori nella stessa azienda, spetta al Servizio provinciale competente l′avviamento degli stessi presso un′altra azienda, individuando le attività compatibili con le residue capacità lavorative di essi. Tale procedura non si applica invece ai datori di lavoro pubblici che sono tenuti a conformarsi ai principi generali in materia di assunzioni previsti dal Decreto Legislativo n. 165/2001. - Ai fini della determinazione del numero di soggetti disabili da assumere il datore di lavoro deve includere nella base di computo i lavoratori licenziati per i quali è stato adottato il provvedimento di revoca del licenziamento?
Si, i lavoratori licenziati per i quali sia stato adottato il provvedimento di revoca devono essere inclusi nella base di computo. La norma prevede, infatti, che in caso di revoca del licenziamento, purché effettuata entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione al datore di lavoro dell′impugnazione del medesimo, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca e non trovano applicazione i regimi sanzionatori previsti dall′art. 18, comma 10 della legge 20-5-1970 n. 300 (comma aggiunto dall′ art. 1, comma 42, lett. b), L. 92/2012. - Per i datori di lavoro che svolgono attività stagionale come si calcola il periodo di durata del contratto?
Sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell′arco dell′anno solare, anche se non continuative. - Come viene computato il lavoratore intermittente?
In proporzione all′orario di lavoro effettivamente svolto nell′arco di ciascun semestre. - Ai fini della determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere, i lavoratori occupati con contratto di lavoro a tempo determinato come sono computati?
Ai fini del computo dei lavoratori occupati con contratto di lavoro a tempo determinato, il datore di lavoro deve fare riferimento all′arco temporale del periodo di attività previsto dal contratto di lavoro stipulato con ciascun lavoratore. - In caso di stipula di un contratto a termine, si ritiene ancora in vigore la interpretazione sostenuta – prima delle modifiche alla legge Fornero (L.92/2012) – nella circolare 18 luglio 2012 n. 18 con riferimento al calcolo dei lavoratori pro quota?
No, in quanto quella interpretazione presupponeva che non vigesse più l′esclusione dalla base di computo dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato. - Come è computato il lavoratore occupato con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi?
Il lavoratore occupato con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi dovrà essere computato come unità. - I limiti di durata del contratto dei nove o sei mesi – previsti rispettivamente dalla legge n. 68/1999 e dalla legge n. 134/2012 di modifica della L. 92/2012 – continuano ad applicarsi rispettivamente ai contratti stipulati prima della L. 92/2012 e a quelli stipulati dopo l′entrata in vigore della legge n. 134/2012?
Si, in applicazione del principio di legge (art. 11 delle preleggi al codice civile) secondo cui la legge non dispone che per l′avvenire. - Come incidono le proroghe del contratto a termine nella computabilità dei lavoratori?
Vanno computati i lavoratori solamente nel caso in cui il contratto stipulato a tempo determinato ante riforma Fornero (L. 92/2012), per un periodo inferiore ai 9 mesi, per effetto della proroga ecceda il termine suddetto.
Per quanto riguarda i contratti stipulati dopo le modifiche alla legge Fornero, per i lavoratori per i quali sia stato in origine stipulato un contratto a termine inferiore ai 6 mesi, per effetto della proroga stipulata entro il 31.12.2012, vanno computati anche quando detto termine venga superato. - I lavoratori assunti con contratto a termine per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, devono essere computati?
No, non devono essere computati in linea con i principi generali e con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza, anche quando il loro contratto abbia una durata superiore a sei mesi. - I lavoratori occupati con contratto di somministrazione sono computati dall′agenzia di somministrazione agli effetti della determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere?
No, ai sensi dell′art. 4, comma 1, della legge 68/99 così come modificato dall′art. 4, comma 27, lettera a) della L. 92/2012, l′agenzia di somministrazione non computa i lavoratori occupati con contratto di somministrazione presso l′utilizzatore. - I lavoratori occupati con contratto di somministrazione sono computati dall′utilizzatore agli effetti della determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere?
No, non sono computati dall′utilizzatore per effetto dell′art. 22, comma 5, del decreto legislativo 276/2003, il quale dispone che, in caso di contratto di somministrazione il soggetto somministrato non è computato nell′organico dell′utilizzatore. - Agli effetti della determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere, come sono computati, nell′organico del datore di lavoro, i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time?
I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato parziale sono computati per la quota di orario effettivamente svolto, tenendo conto che il computo delle unità lavorative fa riferimento all′orario previsto dalla contrattazione collettiva del settore.
Nel computo le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità. - Ai fini della determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all′estero sono computati nell′organico del datore di lavoro?
No, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all′estero non sono computati nell′organico, per la durata di tali attività. - Ai fini della determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere, gli apprendisti devono essere computati?
No, in quanto l′articolo 7, comma 3, D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167, prevede la loro esclusione dal computo dei limiti numerici previsti da leggi per l′applicazione di particolari normative e istituti, fatte salve specifiche previsioni di legge o di contratto collettivo. - Ai fini della determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere, i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro devono essere computati?
No, in quanto l′articolo 3, comma 10, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dall′art. 1, L. 19 dicembre 1984, n. 863, prevede la loro esclusione dal computo dei limiti numerici previsti da leggi per l′applicazione di particolari normative. - Ai fini della determinazione del numero dei soggetti disabili da assumere, i lavoratori assunti con contratto di reinserimento devono essere computati?
No, in quanto l′articolo 20, comma 4, della legge 23 luglio 1991, n. 223 prevede la loro esclusione dal computo dei limiti numerici previsti da leggi per l′applicazione di particolari normative. - La norma che fa riferimento all′esclusione dalla base di computo del personale ″direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere″, è riferita esclusivamente al personale dipendente da imprese edili? Cosa si intende per attività svolta ″in cantiere″?
Per ″personale di cantiere″, escluso dal computo, si intende, non solo quello operante nelle imprese appartenenti al settore edile ma anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall′inquadramento previdenziale e quindi indipendentemente dalla circostanza che l′impresa sia classificabile come edile o che applichi un contratto collettivo dell′edilizia. L′esclusione dal computo però opera limitatamente e strettamente al personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione ″svolte in cantiere″. Per attività svolta ″in cantiere″ si fa espresso riferimento al concetto di cantiere fatto proprio dall′art. 89 del D.lgs n. 81/2008. - Ai sensi dell′art. 5 della legge 68/99, così come modificato dall′art. 4 comma 27, lett. b) della L. 92/2012, il datore di lavoro può escludere dalla base di computo il personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere?
Si, in quanto il legislatore ha voluto inserire una nuova ipotesi di esclusione per i datori di lavoro che occupano personale nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione. - L′art. 5 comma 2, della legge n. 68/1999 prevede – per effetto di una apposita modifica normativa – l′esclusione dalla base di computo del personale adibito a lavorazioni che comportano l′applicazione di un tasso di rischio ai fini Inail pari o superiore al 60 per cento. Si prevede, inoltre, che il datore di lavoro autocertifichi tale esclusione dalla base di computo.
Poiché la norma fa riferimento ad un tasso palesemente errato ed inesistente, dovendosi fare evidentemente richiamo corretto ad un tasso del 60 per mille (art. 41 DPR n. 1124/1965), può ritenersi tuttora operante la norma, interpretata in questo senso?
Inoltre, il riferimento al ″tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille″ deve essere inteso al tasso medio nazionale individuato dal DM 12 dicembre 2000?
Trattandosi di esclusione dalla base di computo, è correttamente escluso il pagamento di ogni onere e dove è possibile evidenziare nel prospetto informativo queste esclusioni?
L′interpretazione conservativa e teleologica impone di considerare la norma pienamente operante, nella corretta interpretazione riferita ad un tasso di premio ai fini Inail pari o superiore al 60 per mille. Il riferimento al pagamento del tasso di premio pari o superiore al 60 per mille deve intendersi al tasso indicato dal DM 12 dicembre 2000 e non al tasso specifico aziendale, che penalizzerebbe proprio le imprese che registrano andamenti infortunistici positivi o effettuano investimenti in prevenzione.
La norma va interpretata, sia per la collocazione sistematica che per il dato letterale, come una ipotesi di esclusione dalla base di computo, per la quale è espressamente indicato nell′autocertificazione lo strumento sufficiente per l′esonero.
Nel prospetto informativo, l′esclusione di questi lavoratori va indicata nella dicitura ″Personale viaggiante/navigante″ (L. n. 68/99, art. 5, comma 2). - La sospensione degli obblighi di assunzione, di cui all′ art. 3 comma 5 della Legge 68/99, quali effetti produce sulla convenzione precedentemente stipulata dal datore di lavoro privato?
La convenzione precedentemente stipulata è sospesa per il periodo in cui opera la sospensione temporanea dagli obblighi di assunzione. - Ai fini della fruizione della sospensione degli obblighi di cui all′articolo 3, comma 5, della legge 12 marzo 1999, n. 68, a quale Ufficio il datore di lavoro privato deve presentare la comunicazione prevista dall′articolo 4, comma 1, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 o la domanda di cui al successivo comma 3?
A seguito dell′entrata in vigore della legge del 4 aprile 2012, n. 35, di conversione in legge, del decreto legge 9 febbraio 2012, n.5, ai fini della fruizione della sospensione degli obblighi di cui all′articolo 3, comma 5, della legge 68/99, il datore di lavoro privato presenta la comunicazione di cui all′articolo 4, comma 1, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 o la domanda di cui all′articolo 4, comma 3 del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333 “al servizio provinciale per il collocamento mirato competente sul territorio dove si trova la sede legale dell′impresa”.
Contratto a termine
Contratto di somministrazione
Contratto di lavoro a tempo indeterminato part-time
Lavoratori assunti per attività da svolgersi all′estero
Ulteriori soggetti da non computare
Esclusione per settori di attività
Sospensione
Un ringraziamento particolare per le informazioni contenute in questa sezione va a Cliclavoro, portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
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