MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 2 Agosto 2007
Individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante.
(G.U. n. 225 del 27-9-2007)
IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELLA SALUTE
Vista la legge 9 marzo 2006, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione;
Visto, in particolare, l’art. 6, comma 3, della citata legge n. 80 del 2006, con il quale, nel sostituire il comma 2 dell’art. 97 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si stabilisce che i soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti, inclusi i soggetti affetti da sindrome da talidomide, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennita’ di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all’accertamento della permanenza della minorazione civile o dell’handicap e demanda ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, la individuazione, senza ulteriori oneri per lo Stato, delle patologie e delle menomazioni rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di controllo e di revisione e l’indicazione della documentazione sanitaria, da richiedere agli interessati o alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali, qualora non acquisita agli atti, idonea a comprovare la minorazione;
Considerata la necessita’ di provvedere alla individuazione delle patologie rispetto alle quali sono esclusi gli accertamenti di verifica sulla permanenza della disabilita’:
Decreta:
Art. 1.
1. In attuazione dell’art. 6, comma 3, della legge 9 marzo 2006, n. 80, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, e’ approvato l’elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e indicazione della relativa documentazione sanitaria, che costituisce parte integrante del presente decreto.
Art. 2.
1. Il presente decreto sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 agosto 2007
Il Ministro dell’economia e delle finanze
Padoa Schioppa
Il Ministro della salute
Turco
Registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2007 Ufficio di controllo atti Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 83
Allegato
Elenco delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante e indicazione della relativa documentazione sanitaria, in attuazione della legge 9 marzo 2006, n. 80, art. 6, comma 3.
Il presente elenco comprende le gravi menomazioni di cui all’art. 6, terzo comma, della legge 9 marzo 2006, n. 80 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione”, per tali intendendosi le menomazioni o le patologie stabilizzate o ingravescenti, che abbiano dato luogo al riconoscimento dell’indennita’ di accompagnamento o di comunicazione.
L’elenco e’ presentato in un prospetto in cui sono indicate:
12 voci relative a condizioni patologiche che determinano una grave compromissione dell’autonomia personale e gravi limitazioni delle attivita’ e della partecipazione alla vita comunitaria;
per ciascuna voce la documentazione sanitaria, rilasciata da struttura sanitaria pubblica o privata accredita, idonea a comprovare, sulla base di criteri diagnostici e di valutazioni standardizzati e validati dalla comunita’ scientifica internazionale, la patologia o la menomazione, da richiedere alle commissioni mediche delle aziende sanitarie locali o agli interessati, solo qualora non sia stata acquisita agli atti o non piu’ reperibile.
L’elenco viene rivisto con cadenza annuale.
Le persone affette da patologie o menomazioni comprese nell’elenco sono esonerate da tutte le visite di controllo o di revisione circa la permanenza dello stato invalidante; la relativa documentazione sanitaria va richiesta alle commissioni preposte all’accertamento che si sono espresse in favore dell’indennita’ di accompagnamento o di comunicazione; oppure agli interessati, qualora non risulti acquisita agli atti da parte delle citate commissioni. E’ fatta salva la facolta’ per i soggetti interessati di integrare la documentazione sanitaria con ulteriore documentazione utile allo scopo.
Patologia e/o menomazione | Contenuti della documentazione sanitaria |
1) Insufficienza cardiaca in IV classe NHYA refrattaria a terapia. | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione NHYA sulla base degli accertamenti effettuati e risposta ai presidi terapeutici. |
2) Insufficienza respiratoria in trattamento continuo di ossigeno o ventilazione meccanica. | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione della funzionalità respiratorie sulla base degli accertamenti eseguiti. Indicazione di trattamento con ossigenoterapia o ventilazione meccanica in corso. |
3) Perdita della funzione emuntoria del rene, in trattamento dialitico, non trapiantabile. | Diagnosi della specifica condizione patologica causa si grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione prognostica. Indicazione di trattamento dialitico in corso. |
4) Perdita anatomica o funzionale bilaterale degli arti superiori e/o degli arti inferiori, ivi comprese le menomazioni da sindrome da talidomide. | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione funzionale della menomazione con descrizione della concreta possibilità o impossibilità motivata di utilizzo di protesi, ortesi e/o ausili. |
5) Menomazioni dell’apparato osteo-articolare, non emendabili, con perdita o gravi limitazioni funzionali analoghe a quelle delle voci 2 e/o 4 e/o 8. | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione funzionale, sulla base degli accertamenti effettuati come alle voci 2 e/o 4 e/o 8. |
6) Epatopatie con compromissione persistente del sistema nervoso centrale e/o periferico, non emendabile con terapia farmacologica e/o chirurgica. | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Persistente compromissione neurologica. Referti di esami specialistici. |
7) Patologia oncologica con compromissione secondaria di organi o apparati. | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Compromissione funzionale secondaria di organi od apparati. |
8) Patologie e sindromi neurologiche di origine centrale o periferica, (come al punto 4):
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Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione funzionale:
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9) Patologie cromosomiche e/o genetiche e/o congenite con compromissione d’organo e/o d’apparato che determinino una o più menomazioni contemplate nel presente elenco. | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione prognostica. Compromissione funzionale di organo e/o di apparato, sulla base degli accertamenti effettuati. |
10) Patologie mentali dell’età evolutiva e adulta con gravi deficit neuropsichici e della vita di relazione. | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione prognostica. Valutazione e descrizione funzionale:
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11) Deficit totale della visione. | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di cecità e conseguente grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione funzionale:
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12) Deficit totale dell’udito, congenito o insorto nella prima infanzia. | Diagnosi della specifica condizione patologica causa di sordità prelinguale e conseguente grave compromissione dell’autonomia personale. Valutazione funzionale:
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