DIRITTO AL CONTRASSEGNO

 

Hanno diritto al rilascio del contrassegno:

  • le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
  • le persone affette da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un ventesimo;

 

Per un periodo inferiore ai cinque anni, quindi a tempo determinato, può essere rilasciato anche a:

  • persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o per altre cause patologiche;
  • persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura.

 

Il contrassegno invalidi non è vincolato a uno specifico veicolo perché ha natura strettamente personale, quindi può essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità del disabile, a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo.

Deve essere usato solo ed esclusivamente se l’intestatario del contrassegno è a bordo, alla guida o accompagnato da terzi, e deve essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo.

Infine, in caso di decesso del titolare, di perdita dei requisiti o di scadenza del termine di validità, il contrassegno deve essere restituito all’ufficio competente che lo ha rilasciato.

È molto importante, per non incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Strada, conoscere le norme che disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio della persona disabile e dotati di contrassegno.