DIRITTO AL CONTRASSEGNO
Hanno diritto al rilascio del contrassegno:
- le persone con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta;
- le persone affette da cecità assoluta o con residuo visivo non superiore a un ventesimo;
Per un periodo inferiore ai cinque anni, quindi a tempo determinato, può essere rilasciato anche a:
- persone con temporanea riduzione della capacità di deambulazione a causa di infortunio o per altre cause patologiche;
- persone con totale assenza di ogni autonomia funzionale e con necessità di assistenza continua, per recarsi in luoghi di cura.
Il contrassegno invalidi non è vincolato a uno specifico veicolo perché ha natura strettamente personale, quindi può essere utilizzato su qualunque mezzo destinato alla mobilità del disabile, a prescindere dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo.
Deve essere usato solo ed esclusivamente se l’intestatario del contrassegno è a bordo, alla guida o accompagnato da terzi, e deve essere sempre esposto in originale, in modo ben visibile, sul parabrezza del veicolo.
Infine, in caso di decesso del titolare, di perdita dei requisiti o di scadenza del termine di validità, il contrassegno deve essere restituito all’ufficio competente che lo ha rilasciato.
È molto importante, per non incorrere nelle sanzioni previste dal Codice della Strada, conoscere le norme che disciplinano la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio della persona disabile e dotati di contrassegno.
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