LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118 – (pagina 4 di 5) |
ART. 19
Pensione sociale e decorrenza delle provvidenze economiche
In sostituzione della pensione o dell’assegno di cui agli artt. 12 e 13 i mutilati e invalidi civili, dal primo giorno del mese successivo al compimento dell’età di 65 anni, su comunicazione delle competenti prefetture, sono ammessi al godimento della pensione sociale a carico del fondo di cui all’art. 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153.
Agli ultrasessantacinquenni che si trovano nelle condizioni di cui all’art. 12 della presente legge, la differenza di L. 6.000 tra l’importo della pensione sociale e quello della pensione di inabilità, viene corrisposta, con onere a carico del Ministero dell’interno, con le modalità di cui agli artt. 14 e seguenti.
L’INPS dà comunicazione della data d’inizio del pagamento della prima mensilità della pensione sociale ai comitati provinciali di assistenza e beneficienza pubblica che, dalla stessa data, sospendono la corresponsione della pensione o dell’assegno, salva l’applicazione della disposizione di cui al precedente comma. L’INPS sarà tenuto a rimborsare agli ECA quanto anticipato agli interessati a titolo di pensione sociale a decorrere dal compimento del 65esimo anno di età.
ART. 20
Modalità di erogazione della pensione e dell’assegno
Il Ministero dell’interno provvede, a semestre anticipato, ad accreditare alle prefetture i fondi occorrenti per il pagamento della pensione o dell’assegno previsto dalla presente legge, in relazione al numero dei beneficiari residenti in ciascuna provincia.
Le aperture di credito di cui al comma precedente possono essere effettuate in deroga al limite previsto dall’art. 56 del R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni.
I prefetti, entro 10 giorni dal ricevimento dei fondi, provvedono a ripartirli tra gli enti comunali di assistenza, mediante accreditamento su conti correnti postali vincolati per la destinazione, intestati ai tesorieri dei singoli enti.
Il pagamento della pensione o dell’assegno ai beneficiari è effettuato dagli enti comunali di assistenza con assegni postali tratti sui predetti conti correnti.
ART. 21
Accertamenti sulla permanenza dei requisiti
Il comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica, di cui all’art. 14, può disporre accertamenti sulle condizioni economiche, d’inabilità e d’incollocabilità nei confronti dei beneficiari della pensione o dell’assegno deliberando, se del caso, la revoca della concessione.
Avverso il provvedimento di revoca, è ammesso ricorso nei termini e con le modalità di cui all’art. 15.
ART. 22
Tutela giurisdizionale
Contro i provvedimenti definitivi previsti dagli artt. 9 e 15 è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari e amministrativi.
ART. 23
Addestramento, qualificazione e riqualificazione professionale, lavoro protetto e provvedimenti per la vita di relazione
1. I mutilati e invalidi civili di cui all’art. 2, dopo l’espletamento dell’obbligo scolastico sono ammessi a fruire delle provvidenze intese all’orientamento, all’addestramento, alla qualificazione e riqualificazione professionale a cura del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che vi provvede con le disponibilità di una gestione speciale istituita in seno al fondo di cui agli artt. 62 e seguenti della L. 29 aprile 1949, n. 264.
2. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina, secondo le richieste e su segnalazione degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, la percentuale dei posti da assegnare ai mutilati e invalidi civili nei corsi di addestramento professionale promossi o autorizzati ai sensi della L. 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni.
3. I mutilati e invalidi civili affetti da minorazioni che impediscano loro di frequentare i corsi normali di addestramento sono avviati ai corsi all’uopo promossi o autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministero della sanità.
4. L’idoneità dei minorati affetti da irregolarità psichiche, di cui all’art. 2, alla frequenza dei corsi, previsti dal comma precedente, dev’essere accertata dalle commissioni provinciali sanitarie istituite ai sensi dell’art. 7 della presente legge.
5. L’autorizzazione dei corsi e dei centri può essere concessa, previo riconoscimento di particolari competenze nel settore della riabilitazione, ad enti ed istituzioni pubbliche e private. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale potrà inoltre promuovere iniziative o autorizzare spese attinenti al ripristino, all’acquisto e al rinnovo di particolari attrezzature didattiche, nonchè all’istituzione di centri sperimentali e di appositi centri di formazione professionale.
ART. 24
Indennità di frequenza ai corsi
I mutilati ed invalidi civili di cui all’art. 2 della presente legge, che frequentino regolarmente i corsi di addestramento professionale istituiti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, hanno diritto per ogni giorno di effettiva presenza ad un assegno di L. 600, aumentato di L. 120 per ogni figlio, per il coniuge e per i genitori, purchè siano a carico dei suddetti lavoratori.
L’assegno giornaliero spetta anche a coloro i quali percepiscono l’indennità di disoccupazione o il trattamento speciale di cui all’art. 8 della L. 5 novembre 1968, n. 115.
ART. 25
Sistemi di lavoro protetto
1. Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, promuove le iniziative e i provvedimenti necessari per dare attuazione a sistemi di lavoro protetto per speciali categorie di invalidi.
2. Ai fini indicati nel precedente comma, le amministrazioni competenti possono avvalersi di enti ed istituzioni particolarmente qualificati, nonchè dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di cui alla L. 23 aprile 1965, n. 458.
ART. 26
Congedo per cure
1. Ai lavoratori mutilati e invalidi civili cui sia stata riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa inferiore ai due terzi, può essere concesso ogni anno un congedo straordinario per cure non superiore a 30 giorni, su loro richiesta e previa autorizzazione del medico provinciale.
ART. 27
Barriere architettoniche e trasporti pubblici
Per facilitare la vita di relazione dei mutilati e invalidi civili gli edifici pubblici o aperti al pubblico e le istituzioni scolastiche, prescolastiche o di interesse sociale di nuova edificazione dovranno essere costruiti in conformità alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 15 giugno 1968 riguardante l’eliminazione delle barriere architettoniche anche apportando le possibili e conformi varianti agli edifici appaltati o già costruiti all’entrata in vigore della presente legge: i servizi di trasporto pubblici ed in particolare i tram e le metropolitane dovranno essere accessibili agli invalidi non deambulanti; in nessun luogo pubblico o aperto al pubblico può essere vietato l’accesso ai minorati: in tutti i luoghi dove si svolgono pubbliche manifestazioni o spettacoli, che sarano in futuro edificati, dovrà essere previsto e riservato uno spazio agli invalidi in carrozzella; gli alloggi situati nei piani terreni dei caseggiati dell’edilizia economica e popolare dovranno essere assegnati per precedenza agli invalidi che hanno difficoltà di deambulazione, qualora ne facciano richiesta.
Le norme di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo saranno emanate, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri competenti, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge.
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