LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118 – (pagina 3 di 5) |
ART. 12
Pensioni di inabilità
I mutilati ed invalidi civili di età superiore agli anni 18, nei cui confronti, in sede di visita medico sanitaria, sia accertata una totale inabilità lavorativa, è concessa a carico dello Stato e a cura del Ministero dell’interno, una pensione d’inabilità di L. 234.000 annue da ripartire in 13 mensilità con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda per l’accertamento dell’inabilità.
Le condizioni economiche richieste per la concessione della pensione sono quelle stabilite dall’art. 26 della L. 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici.
La pensione è corrisposta nella misura del 50% a coloro che versino in stato d’indigenza e siano ricoverati permanentemente in istituti a carattere pubblico che provvedono alla loro assistenza. A coloro che fruiscono di pesnioni o rendite di qualsiasi natura o provenienza d’importo inferiore alle 18.000 mensili, la pensione è ridotta in misura corrispondente all’importo delle rendite, prestazioni e redditi percepiti.
Con la mensilità relativa al mese di dicembre è concessa una tredicesima mensilità di L. 18.000, che è frazionabile in relazione alle mensilità corrisposte nell’anno.
In caso di decesso dell’interessato, successivo al riconoscimento dell’inabilità, la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte.
ART. 13
Assegno mensile
Ai mutilati ed invalidi civili di età compresa fra il 18esimo ed il 65esimo anno nei cui confronti sia accertata una riduzione della capacità lavorativa, nella misura superiore ai due terzi, incollocati al lavoro e per il tempo in cui tale condizione sussiste, è concesso a carico dello Stato ed a cura del Ministero dell’interno, un assegno mensile di L. 12.000 per 13 mensilità, con le stesse condizioni e modalità previste per l’assegnazione della pensione di cui all’articolo precedente.
L’assegno agli invalidi di cui al precedente comma può essere revocato, su segnalazione degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, qualora risulti che i beneficiari non accedono a posti di lavoro adatti alle loro condizioni fisiche.
ART. 14
Norme per la concessione della pensione o dell’assegno
La concessione della pensione o dell’assegno mensile è deliberata, previo accertamento delle condizioni di cui agli artt. 11, 12 e 13 del comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica, del quale fanno parte, limitatamente all’attuazione della presente legge, due rappresentanti dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla L. 23 aprile 1965, n. 458, nominati con decreto del prefetto su designazione dell’Associazione stessa.
Nelle provincie di Trento e di Bolzano la concessione dell’assegno è deliberata dal comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica, previsto dall’art. 7 del D.Lgs.Lgt. 22 marzo 1954, n. 1945, n. 173 e successive modificazioni, e di cui sono chiamati a far parte, in luogo dei membri di cui ai nn. 6 e 7 dell’art. 7 del predetto D.Lgs.Lgt. n. 173, rispettivamente un funzionario in servizio presso il commissario del Governo, con qualifica non inferiore a direttore di sezione, e un medico dipendente da pubbliche amministrazioni designato dal presidente della regione. La nomina dei 2 rappresentanti dell’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, di cui al primo comma, viene effettuata dal commissario del Governo presso la regione Trentino Alto Adige, su designazione dell’Associazione stessa.
Nella regione della Valle d’Aosta provvede il comitato regionale di assistenza e beneficienza pubblica, integrato con 2 rappresentanti della predetta Associazione nazionale mutilati e invalidi civili, nominati dal presidente della Giunta regionale.
ART. 15
Ricorso in materia di pensione e di assegno
Avverso la deliberazione dei comitati provinciali di assistenza e beneficienza pubblica l’interessato può presentare ricorso in carta libera, entro 30 giorni dalla notifica, al Ministero dell’interno, che provvede previo parere di una commissione consultiva, composta dal direttore generale dell’assistenza pubblica, in qualità di presidente, da un funzionario del Ministero dell’interno con qualifica non inferiore a vice prefetto ispettore, da un funzionario del Ministero del tesoro, con qualifica non inferiore a direttore di divisione e da 2 rappresentanti della categoria, designati dall’Associazione nazionale mutilati e invalidi civili di cui alla L. 23 aprile 1965, n. 458.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero dell’interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione.
La commissione è nominata dal Ministro per l’interno e dura in carica 5 anni.
Oltre ai componenti effettivi sono designati e nominati negli stessi modi i componenti e il segretario supplenti.
In caso di necessità, il Ministro per l’interno può procedere alla costituzione di più commissioni consultive presiedute da funzionari del Ministero dell’interno, con qualifica non inferiore a vice prefetto, delegati dal direttore generale dell’assistenza pubblica.
ART. 16
Rilascio di certificati da parte degli uffici distrettuali delle imposte
Ai fini dell’accertamento delle condizioni economiche i comitati provinciali di assistenza e beneficienza pubblica richiedono direttamente agli uffici distrettuali delle imposte, entro 15 giorni dalle comunicazioni delle commissioni sanitarie, il certificato relativo all’eventuale iscrizione dell’interessato nei ruoli dell’imposta di ricchezza mobile e se si tratta di coniugato il certificato relativo all’eventuale iscrizione del coniuge nei ruoli dell’imposta complementare dei redditi.
ART. 17
Assegno di accompagnamento
[Ai mutilati ed invalidi civili, di età inferiore ai 18 anni, che siano riconosciuti non deambulanti dalle commissioni sanitarie previste dalla presente legge e che frequentino la scuola dell’obbligo o corsi di addestramento o centri ambulatoriali e che non siano ricoverati a tempo pieno, è concesso, per ciascun anno di frequenza, un assegno di accompagnamento di L. 12.000 per 13 mensilità.
A tali fini chi ha la rappresentanza legale del minore deve produrre istanza in carta libera, corredata da un certificato della direzione della scuola, del corso o del centro, alla commissione sanitaria provinciale competente per territorio.
La concessione dell’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione dell’istanza ed è rinnovabile di anno in anno previa presentazione al competente comitato provinciale di assistenza e beneficienza pubblica del certificato di frequenza.
L’assegno di accompagnamento è attibuito ed erogato al legale rappresentante del minore con le stesse valutazioni economiche previste per la concessione dell’assegno.] (1)
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(1) Il presente articolo è stato abrogato dall’art. 6, L. 21.11.1988, n. 508 (G.U. 25.11.1988, n. 277).
ART. 18
Scadenza delle rate
La pensione o l’assegno di assistenza è pagato in rate bimestrali scadenti il primo giorno dei mesi di febbraio, aprile, giugno, agosto, ottobre e dicembre di ciascun anno.
Sono irripetibili i ratei maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa.
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