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LEGGE 30 MARZO 1971, N. 118 – (pagina 5 di 5)

 

ART. 28
Provvedimenti per la frequenza scolastica

Ai mutilati ed invalidi civili che non siano autosufficienti e che frequentino la scuola dell’obbligo o i corsi di addestramento professionale finanziati dallo Stato vengono assicurati:
a) il trasporto gratuito dalla propria abitazione alla sede della scuola o del corso e viceversa, a carico dei patronati scolastici o dei consorzi dei patronati scolastici o degli enti gestori dei corsi;
b) l’accesso alla scuola mediante adatti accorgimenti per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche che ne impediscono la frequenza;
c) l’assistenza durante gli orari scolastici degli invalidi più gravi.

[L'istruzione dell'obbligo deve avvenire nelle classi normali della scuola pubblica, salvi i casi in cui i soggetti siano affetti da gravi deficienze intellettive o da menomazioni fisiche di tale gravità da impedire o rendere molto difficoltoso l'apprendimento o l'inserimento nelle predette classi normali.] (1)

[Sarà facilitata, inoltre, la frequenza degli invalidi e mutilati civili alle scuole medie superiori ed universitarie.] (1) (2)

Le stesse disposizioni valgono per le istituzioni prescolastiche e per i doposcuola.


(1) Il presente comma è stato abrogato dall’art. 43, L. 05.02.1992, n.104 (G.U. 17.02.1992, n. 39 S.O.).
(2) È costituzionalmente illegittimito l’art. 28, c. 3°, L. 30.03.1971, n. 118, recante “conversione in legge del D.L. 30.01.1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili” nella parte in cui, in riferimento ai soggetti portatori di handicaps, prevede che “Sarà facilitata”, anzichè disporre che “È assicurata” la frequenza alle scuole medie superiori. (C. cost. 08.06.1987, n. 215, G.U. 17.06.1987, n. 25 1 Serie Speciale).

 

ART. 29
Organizzazione scolastica nei centri di degenza e di recupero

Esclusivamente quando sia accertata l’impossibilità di far frequentare ai minorati la scuola pubblica dell’obbligo, il Ministro per la pubblica istruzione, per la scuola media, o il provveditore agli studi per l’istruzione elementare, d’intesa con gli enti ospedalieri e la direzione dei centri di recupero e di riabilitazione, pubblici e privati, convenzionati con il Ministero della sanità e del lavoro e della previdenza sociale, provvede all’istituzione, per i minori ricoverati, di classi normali quali sezioni staccate della scuola statale.

L’insegnante dovrà attuare lo svolgimento dei programmi normali e l’agggiornamento degli allievi sul programma scolastico non svolto.

Per gli adulti saranno istituiti corsi di scuola popolare per l’eliminazione di ogni caso di analfabetismo primario e di ritorno, nonché per il compimento dell’istruzione obbligatoria.

Le sezioni staccate dei centri di riabilitazione per i minori possono essere aperte anche agli alunni non minorati.

 

ART. 30
Esenzione dalle tasse scolastiche ed universitarie

Ai mutilati ed invalidi civili che appartengono a famiglie di disagiata condizione economica e che abbiano subito una diminzione superiore ai due terzi della capacità lavorativa ed ai figli dei beneficiari della pensione d’inabilità, è concessa l’esenzione dalle tasse scolastiche e universitarie e da ogni altra imposta, analogamente agli esoneri previsti per gli orfani di guerra, ciechi civili, i mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli.

 

ART. 31
Finanziamenti

Per far fronte alle spese relative alle provvidenze di cui ai precedenti articoli 3, 12, 13, 17, 23, 24, 25 ed a quelle per il funzionamento delle commissioni sanitarie di cui agli articoli 7 e 9, sono iscritte nello stato di previsione della spesa dei sottonotati Ministeri a partire dall’esercizio finanziario 1971, le seguenti somme annue:

1) Ministero dell’interno:
per la concessione dalla pensione o dell’assegno mensile di assistenza e dell’assegno di accompagnamento di cui agli articoli 12, 13, e 17: lire 27 miliardi;

2) Ministero della sanità:
a) per l’assistenza sanitaria di cui all’articolo 3: lire 24.900.000.000;
b) per il funzionamento delle commissioni sanitarie e per gli esami e ricerche cliniche diagnostiche di cui agli articoli 7 e 9: lire 850.000.000. Per l’anno finanziario 1971 e per quelli successivi possono essere altresì utilizzate per l’assistenza sanitaria le somme mantenute in bilancio, ai sensi delle leggi 6 agosto 1966, n. 625, 13 ottobre 1969, n. 743 e 11 marzo 1970, n. 74.

3) Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
per l’orientamento e la formazione professionale di cui all’articolo 23 ivi comprese quelle attinenti all’acquisto ed al rinnovo delle particolari attrezzature didattiche necessarie, nonchè all’istituzione di centri speciali di rieducazione, di appositi centri sperimentali ed alle provvidenze di cui agli articoli 24 e 25 quale contriibuto devoluto alla speciale gestione istituita in seno al Fondo per l’addestramento professionale dei lavoratori, di cui all’articolo 62 della legge 29 aprile 1949, n. 264: lire un miliardo 150 milioni.

Le somme non impegnate nell’esercizio cui si riferiscono possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

 

ART. 32
Copertura delle spese

Alla spesa complessiva di lire 53.900 milioni prevista al precedente articolo, si fa fronte, per l’anno finanziario 1971, quanto a lire 18.900 milioni con riduzione rispettivamente di lire 8.500 milioni, 150 milioni, 10.000 milioni e 250 milioni dei capitoli 1126, 1135, 1185 e 1209 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l’anno medesimo, quanto a lire 14.800 milioni con le somme già stanziate in applicazione del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5e quanto a lire 20.200 milioni mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

ART. 33
Disposizioni transitorie

I comitati provinciali di assistenza e beneficenza provvederanno d’ufficio ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità di cui all’articolo 12 o dell’assegno mensile di cui all’articolo 13, alla revisione delle posizioni dei mutilati e degli invalidi civili, che in relazione alle precedenti leggi fruiscono dell’assegno mensile di assistenza.

Durante la fase di revisione continua ad essere erogato l’assegno mensile di assistenza di cui alle precedenti leggi, con il diritto a percepire la differenza di lire 6.000 mensili, a decorrere dal 1° maggio 1971, da parte dei mutilati ed invalidi civili ai quali ai sensi dell’articolo 12 è riconosciuta la pensione di inabilità.

 

ART. 34
Disposizioni finali

1. In relazione alla attuazione dell’ordinamento regionale cesseranno di aver efficacia le disposizioni della presente legge limitatamente alle materie di cui all’art. 117 della Costituzione, in corrispondenza e all’atto dell’entrata in vigore della legislazione regionale nelle materie medesime.

2. Sono abrogati il R.D.L. 29 ottobre 1936, n. 2043, e le leggi 10 giugno 1940, n. 933, e 10 aprile 1954, n. 218.

 

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