Legge 15 ottobre 1990, n. 295
(in GU 20 ottobre 1990, n. 246)
Modifiche ed integrazioni all’articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti
Art. 1
1. Gli accertamenti sanitari relativi alle domande per ottenere la pensione, l’assegno o le indennità d’invalidità civile, di cui alla legge 26 maggio 1970, n. 381 , e successive modificazioni, alla legge 27 maggio 1970 n. 382 , e successive modificazioni, alla legge 30 marzo 1971, n. 118 , e successive modificazioni, e alla legge 11 febbraio 1980, n. 18 , come modificata dalla legge 21 novembre 1988, n. 508 , nonché gli accertamenti sanitari relativi alle domande per usufruire di benefici diversi da quelli innanzi indicati sono effettuati dalle unità sanitarie locali, a modifica di quanto stabilito in materia dall’articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e dall’articolo 6-bis, comma 1, del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, e successive modificazioni.
2. Nell’ambito di ciascuna unità sanitaria locale operano una o più commissioni mediche incaricate di effettuare gli accertamenti. Esse sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici di cui uno scelto prioritariamente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici di cui al presente comma sono scelti tra i medici dipendenti o convenzionati della unità sanitaria locale territorialmente competente.
3. Le commissioni di cui al comma 2 sono di volta in volta integrate con un sanitario in rappresentanza, rispettivamente, dell’Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi civili, dell’Unione italiana ciechi, dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti e dell’Associazione nazionale delle famiglie dei fanciulli ed adulti subnormali, ogni qualvolta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie.
4. In sede di accertamento sanitario, la persona interessata può farsi assistere dal proprio medico di fiducia.
5. Le domande giacenti presso le commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d’invalidità civile alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere trasmesse alle commissioni di cui al comma 2 entro trenta giorni, e devono essere definite da queste ultime entro un anno dalla data della trasmissione degli atti.
6. Il Ministro del tesoro, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina con proprio decreto il modello di domanda da presentare al fine di ottenere l’invalidità civile, e le caratteristiche della certificazione che deve essere allegata a dimostrazione della presunta invalidità.
7. Copia dei verbali di visita conseguenti agli accertamenti sanitari di cui al comma 1 sono trasmessi dalle unità sanitarie locali alla competente commissione medica periferica per le pensioni di guerra e d’invalidità civile. Decorsi sessanta giorni dalla data di ricezione, debitamente comprovata, di tali verbali di visita senza che l’anzidetta commissione abbia chiesto, indicandone esplicita e dettagliata motivazione medico-legale, la sospensione della procedura per ulteriori accertamenti, da effettuare tramite la stessa unità sanitaria locale o mediante visita diretta dell’interessato da parte della commissione medica periferica, i medesimi verbali di visita sono trasmessi dalle unità sanitarie locali alla competente prefettura per gli ulteriori adempimenti necessari per la concessione delle provvidenze previste dalla legge.
8. Contro gli accertamenti sanitari effettuati dalle unità sanitarie locali di cui al comma 1, contro gli eventuali accertamenti effettuati, nei casi previsti dalla commissione indicata al comma gli interessati possono presentare, entro sessanta giorni dalla notifica, ricorso in carta semplice al Ministro del tesoro, che decide, entro centottanta giorni, sentita la commissione medica superiore e d’invalidità civile, di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291. Avverso la decisione del Ministro del tesoro è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.
9. Resta ferma la competenza del Ministero del tesoro – Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra – per l’effettuazione delle verifiche intese ad accertare la permanenza dei requisiti prescritti per usufruire della pensione, dell’assegno o dell’indennità, di cui all’articolo 3, comma 10, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291.
Art. 2
1. Per le esigenze connesse all’espletamento delle funzioni di segreteria delle commissioni mediche periferiche le pensioni di guerra e d’invalidità civile, è istituito presso il Ministero del tesoro un ruolo speciale.
2. Il personale del ruolo di cui al comma 1 dipende amministrativamente dalla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra.
3. Alla copertura dei posti per il ruolo di cui al comma 1 si provvede mediante la mobilità del personale da altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ai sensi della vigente normativa.
4. L’assegnazione del personale alle singole segreterie delle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e d’invalidità civile è disposta con decreto del Ministro del tesoro.
5. Il personale dipendente dal Ministero del tesoro o da altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che intende essere trasferito alle commissioni mediche di cui al comma 1 deve presentare apposita domanda alla Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. Alle esigenze di personale delle segreterie delle commissioni di cui al comma 1 si provvede, fino al completamento della procedura di cui ai commi 3, 4 e 5, ai sensi delle disposizioni delle leggi richiamate all’articolo 1, comma 1, con dipendenti di altre amministrazioni o enti pubblici non economici comandati presso il Ministero del tesoro – Direzione generale dei servizi vari e delle pensioni di guerra – per la successiva assegnazione alle commissioni stesse.
7. Il pagamento delle spettanze dovute al personale assegnato o comandato alle commissioni di cui al comma 1 e delle spese comunque connesse al funzionamento di tali commissioni è effettuato con aperture di credito a favore dei direttori provinciali del Tesoro competenti oppure con altre modalità previste dalla vigente normativa.
Art. 3
1. Con la procedura stabilita dai commi 9 e 10 dell’articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, si provvede alle modifiche al vigente ordinamento rese necessarie per effetto delle disposizioni recate dalla presente legge.
2. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati sulla base dell’articolo 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, dell’articolo 6-bis del decreto-legge 25 novembre 1989, n. 382 , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 gennaio 1990, n. 8, dell’articolo 3-bis del decreto-legge 20 gennaio 1990, n. 3 , convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1990, n. 52, e dei decreti del Ministero del tesoro 20 luglio 1989, n. 292 e n. 293.
Art. 4
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.